In genere questo accadeva davanti alle commissioni provinciale tributarie, con meccanismi articolati e poco malleabili da parte del cittadino, ragion per cui i ricorsi sono stati pochi. Ma oggi, una sentenza a sezioni unite della Cassazione (n.2064/2011) (1) mette una pietra sopra le difficolta' di ricorso riscontrate fino ad oggi: il giudice da adire non e' quello tributario ma quello di pace. Una differenza enorme tra i due giudici, vista la semplicita' del ricorso a quello di pace.

Una situazione che apre uno squarcio sul telone che Comuni e Stato hanno finora provato a mantenere su questo diritto al rimborso. Uno squarcio in cui ai cittadini e' piu' facile inserirsi per renderlo piu' ampio, spingendo amministrazioni comunali a non continuare a difendersi dietro le difficolta' dell'accesso alla giustizia per continuare ad incamerare proventi illeciti.

{affiliatetextads 1,,_plugin}Il metodo per chiedere il rimborso e' semplice: si cominci con una raccomandata A/R di messa in mora al gestore dei rifiuti, intimando il rimborso per gli ultimi 5 ani dell'imposta illecitamente pagata. A fronte del rifiuto o della non risposta, si potra' andare dal giudice di pace della propria zona e, visto che mediamente si tratta di importi inferiori ai 512 euro, lo si potra' fare senza avvocato

Qui come fare la messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php

Qui come funziona il giudice di pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php

L'Aduc fornisce supporto di consulenza e assistenza anche su questo:
http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php