Chiaramente tale voce risarcitoria è da intendersi ricompresa nella più ampia categoria dei danni non patrimoniali ex art. 2059 del Codice Civile.

Si tratterebbe, quindi di una fonte di danno autonomamente risarcibile, separata e distinta rispetto al danno morale, biologico ed esistenziale, solitamente riconosciute a seguito della morte dell’individuo, fondata sul rilievo che l’intero ordinamento, nel suo complesso, tutela a pieno il diritto alla vita.

Nella querelle sulla riconoscibilità o meno di questo tipo di danno è intervenuta di recente la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13672/2010, che partendo dal presupposto della sussistenza di tale voce risarcitoria ha chiarito che al fine del riconoscimento del danno tanatologico agli eredi di una vittima di un infortunio sul lavoro è sufficiente che "tra il manifestarsi dell’evento lesivo e il decesso dell’infortunato siano trascorsi solo pochi istanti".

Ciò che rileva, secondo la decisione della Suprema Corte "è che la vittima si sia potuta rendere conto della tragicità dell’evento e ne abbia perciò subito una sofferenza psicologica".

{affiliatetextads 1,,_plugin}Nel caso de quo, in particolare, la prova del fatto che la vittima fosse lucida e in grado di comprendere cosa gli stesse accadendo è stata dedotta dalla circostanza che l'infortunato, a seguito dell’evento lesivo aveva chiesto espressamente aiuto.

Nel motivare tale importante decisione gli ermellini hanno chiarito che "nel quadro sistematico del danno non patrimoniale complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass S.U. 26972/2008) deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve lasso di tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine".

Secondo Giovanni D’AGATA componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV la decisione dei giudici di Corso Cavour potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per il riconoscimento globale di risarcimenti onnicomprensivi nei confronti degli eredi di vittime di lesioni o fatti illeciti altrui che possano costituire almeno parziale ristoro in termini economicamente valutabili delle sofferenze patite.