{affiliatetextads 1,,_plugin}In particolare la Corte ha statuito che ciò che può costituire impedimento è "soltanto quella consistente e non momentanea difficoltà, che può anche essere psico-fisica, la quale sia peraltro idonea, in relazione alla specifica patologia e correlata questa allo stato generale di salute del paziente, a creare un insormontabile ostacolo alla sua presenza - utile ed efficace - nel processo, capace quindi di concretizzare, in termini non discutibili, l'assolutezza dell'impedimento. Secondo Giovanni D’AGATA componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV è una sentenza che costituisce un primo giro di vite contro il malcostume di  usare il certificato medico esibito dall'imputato che attribuiva l'impedimento genericamente "ad una mera tracheite febbrile"al fine di rinviare l’udienza.