Il maltrattamento di animali non è più un delitto contro il patrimonio ma contro l'essere vivente
- Dettagli
- By giovanni d'agata
- Categoria: Attualità Regionale e Nazionale
- Visite: 1777
{affiliatetextads 1,,_plugin}Quindi, chi procura lesioni gravi a un animale e lo sevizia senza motivo e con crudeltà risponde di maltrattamenti di animali, un preciso capo di imputazione introdotto nel codice penale dalla legge del 2004. La decisione in epigrafe, dunque, evidenzia il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale a seguito dell’introduzione dello specifico reato segnando un inasprimento contro le sevizie agli amici a quattro zampe. Nel caso di specie, infatti, è stato respinto il ricorso di un uomo calabrese condannato nel merito a 200 euro di multa per aver seviziato il suo cane, per il reato previsto dall’art. 638 c.p. che punisce chi uccide o danneggia animali altrui senza necessità.
I giudici di piazza Cavour hanno infatti chiarito che il reato di maltrattamenti di animali “si differenzia dal reato ex art. 638 c.p, rientrando tale disposizione tra i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, sicché muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l'uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dal delitto di cui all'art. 544 ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali”.