Non solo. Il fatto che la signora potesse permettersi una colf non poteva far tramontare la speranza di un risarcimento patrimoniale. I giudici di merito non hanno condiviso questa linea difensiva. Poi le cose sono andate diversamente di fronte alla terza sezione civile della Suprema corte che, inserendosi in una linea interpretativa inaugurata qualche anno fa, ha affermato un principio che rafforza la tutela delle casalinghe anche se queste possono permettersi la colf.

{affiliatetextads 1,,_plugin}In fondo alle motivazioni si legge infatti che ""il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art. 1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente". Non solo. "Nella liquidazione del danno alla persona, - scrivono i giudici nel passaggio successivo - il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che i danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga".Il fondamento di tale diritto, secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile) e' difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, e i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilita' del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute.