In tal caso, infatti, il termine di 60 giorni per la indicazione del nominativo del conducente cui applicare la decurtazione dei punti della patente, posto a carico del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, decorre, quindi, solo dopo la definizione del giudizio di opposizione e sempre che il ricorso sia stato respinto.

Il parere del ministero, esprime, peraltro il principio secondo cui la presentazione del ricorso rientra tra i giustificati e documentati motivi per i quali può essere ammessa la mancata comunicazione.

{affiliatetextads 1,,_plugin}Tale interpretazione estensiva, prende evidentemente spunto dalla nota sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale in cui veniva affermato che «in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi», pur facendo presente la decisione contraria della Cassazione n. 17348/07, ritenendola evidentemente in subordine rispetto a quella della Consulta.

La nota ministeriale si conclude sottolineando che in caso di esito sfavorevole del ricorso alla sanzione principale l’organo di polizia dovrebbe notificare al proprietario un nuovo modulo con l’invito alla comunicazione dei dati.

Dalla notifica di quest’ultimo invito dovrebbero poi ri-decorrere i 60 giorni a disposizione per indicare il conducente.

Secondo il parere del ministero, quindi, il ricorso sospenderebbe anche il verbale per omessa comunicazione dei dati dell’effettivo conducente. Quindi il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione non è tenuto a rispettare il termine dei 60 giorni per comunicare chi era alla guida al momento dell'infrazione: dovrà ottemperare solo dopo che la sua opposizione sarà stata eventualmente respinta e solo se non lo farà in questa fase sarà punibile anche con la sanzione supplementare pecuniaria normalmente prevista per chi non consente di individuare il conducente cui decurtare i punti relativi all'infrazione commessa.

La prassi sinora diffusa tra gli organi di polizia era quella di applicare direttamente l'articolo 126-bis, comma 2 del codice della strada, secondo cui il proprietario che «omette senza giustificato e documentato motivo» di fornire i dati del conducente dev’essere sanzionato con la multa supplementare. Non è raro infatti, che chi propone ricorso dimentichi di comunicare i dati o dia per scontato di non doverlo fare in quanto il ricorso dovrebbe sospendere il pagamento della multa, salvo nel caso di ricorso giurisdizionale nel quale il gdp non disponga la sospensione.

In tal caso l'organo di polizia sarebbe onerato a notificare il secondo verbale, quello per omessa indicazione.