{affiliatetextads 1,,_plugin}Secondo i Giudici Amministrativi hanno diritto al beneficio del sussidio anche gli immigrati regolari titolari del permesso di soggiorno valido almeno un anno e non è necessario la carta di soggiorno di lungo periodo, inoltre il Comune non può motivare il diniego per la scarsità delle risorse di cassa.

Nel caso in questione la Corte ha accolto il ricorso di una cittadina straniera con un permesso di soggiorno in scadenza nel 2011 che aveva dimostrato di versare in gravissime condizioni economiche per di più invalida con il marito disoccupato e che si era vista rifiutare la richiesta di sussidio da parte del Comune di Milano  che peraltro aveva motivato l’atto in virtù delle scarsità economiche dell’Ente. Secondo gli uffici comunali preposti infatti  l’Ente aveva ampio margine di discrezionalità in quanto il tipo di beneficio richiesto si differenzierebbe dai livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili dall’Inps e dovrebbe tenere conto delle risorse disponibili. Il Collegio nell’accogliere il ricorso ha ribaltato l’impostazione  ribadendo l’illegittimità della negazione del beneficio stabilendo  la negazione del sussidio non può basarsi sulla scarsità delle risorse dell’ente, anche perchè “tale esigenza può essere soddisfatta prevedendo limiti di reddito più bassi per poter ottenere i sussidi o criteri limitativi di altro genere, ma non limitando la platea di coloro che in astratto potrebbero fruire delle provvidenze in contrasto con previsioni normative e regolamentari.”