Autovelox: duro colpo alla rilevazione elettronica delle infrazioni ed all’affidamento del servizio integralmente alle società appaltatrici.
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Il sacrosanto principio espresso nella decisione, secondo cui dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" la circostanza che la rilevazione dell’infrazione è stata fatta da un agente preposto al servizio di polizia stradale, conferma che in tali casi la multa dev’essere annullata.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità accertata a mezzo autovelox perché dal verbale non era rinvenibile il fatto che il rilevamento, o più precisamente l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento.
{affiliatetextads 1,,_plugin}Gli ermellini hanno quindi accolto le motivazioni dell'automobilista che lamentava la mancata partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di «elaborazione dell'accertamento» anche perché il Comune aveva ammesso di aver affidato la gestione dell’accertamento a una ditta appaltatrice terza, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale, risultando in tal modo non provata l'esistenza di quell'elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.
Non essendo riuscito a provare che la gestione degli autovelox fosse rimasta riservata ai pubblici ufficiali e neppure che il ruolo dell'operatore tecnico fosse stato sempre e comunque sotto la vigilanza della polizia municipale, l’amministrazione si è vista giustamente respingere le proprie doglianze.