Da segnalare un’altra recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce, la n. 2061/11, resa all’udienza del 07 marzo 2011 dall’avv. Anna Maria Aventaggiato le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 13 aprile, che censura il comportamento dell’amministrazione comunale “colpevole” di non aver provato la sussistenza delle violazioni attraverso idonea documentazione fotografica cui ha omesso il deposito negli atti di causa.

Nel caso di specie il giudice ha annullato ben sei verbali d’importo totale pari ad euro 534,00 euro cui un automobilista si era opposto con un unico ricorso accogliendo la motivazione addotta dall’opponente sul difetto di prova da parte della P.A. adducendo che “il ricorrente ha posto in dubbio la validità dell’accertamento nel mentre l’Ente non ha allegato la relativa documentazione fotografica dalla quale si verifica sia l’auto che ha commesso la violazione mediante lettura della targa, sia il luogo intercluso ad essa. Sicchè è da ritenersi privo di dimostrazione l’assunto della P.A., né la presunzione di fede privilegiata attribuita ai propri atti possiede carattere tanto preminente e superiore da poter essere assimilata ad un dogma”.