La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.