Tamponi rapidi, incomprensioni e distinguo tra competenze mediche e odontoiatriche. La proposta di Emilio Nuzzolese (componente CAO Bari)
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- By DentaNext
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Una espressione infelice del dott. Anelli - riconosciuta tale e prontamente dallo stesso anche a fronte della nostra indignazione - metteva a nudo quanto evidente sua perplessità sulla effettiva possibilità per i dentisti iscritti all’Albo degli odontoiatri (e non per i medici dentisti doppi iscritti) di poter eseguire il suddetto esame giacché atto medico. A ciò faceva seguito un intervento del Dott. Iandolo nella richiesta di chiarimento rivolta al Ministero della Salute per questioni medicolegali, peraltro promosso senza comunicato ufficiale (*).
Comprensibile la reazione di tutti gli odontoiatri che hanno così assistito al vedere mortificata la qualità medica del loro operare per una effettiva presunzione di convincimento di chi pur ci rappresenta in una esigenza. Venendo incontro all’auspicio del Dott. Anelli di poter superare fraintendimenti ed errori evidentemente espositivi, non è però possibile sottrarci da conseguenti riflessioni. "Il ruolo dell'odontoiatra certamente va distinto dal medico-chirurgo ma non perché privo delle qualità e competenze mediche relative agli aspetti di tutela e screening delle condizioni generali di salute del paziente, finalizzate peraltro anche alla valutazione della sua idoneità alle stesse cure odontoiatriche fino al mantenimento delle sue funzioni vitali attraverso manovre salvavita. Le competenze dell'odontoiatra pur esplicandosi nell’ambito della medicina odontoiatrica non prescindono da competenze mediche di tipo generale", quanto sottlinea il dott. E. Nuzzolese, componente della Commissione degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri di Bari (CAO).
Per superare ogni perplessità circa l’effettiva valenza medica dell’odontoiatra, che dimostrano gli episodi accaduti, più frequente di quanto si possa immaginare, e garantire peraltro un più corretto equilibrio con i colleghi doppi iscritti, i medici di altre specializzazioni, i laureati delle professioni sanitare, e gli stessi pazienti, è necessario immaginare l’inclusione formale del titolo di medico anche per il laureato in odontoiatria, come per il laureato in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria. È, peraltro, dal 2009 che la laurea in odontoiatria prevede ben 6 anni di formazione, nel giusto rispetto della complessità del suo operare clinico.
Tale proposta porta con sé gli effetti di una evoluzione sociologica e giuridica del termine medico - che non può più tradurre il solo professionista laureato in medicina e chirurgia, ma assume come nel nostro caso, un significato polisemico individuando in colui che cura le malattie anche il medico-veterinario e il medico-odontoiatra.
(*) I tamponi naso-faringei rappresentano presidi distribuiti al personale sanitario (senza distinzioni). L’esecuzione del tampone è atto sanitario - consentito come tale a tutte le professioni sanitarie e alla professione medica dell'odontoiatra.