In particolare il Giudice ravvisando la carenza di correttezza dell’iter amministrativo per la violazione di legge -  in particolare del comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che ha inserito nell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n, 203, convertito in Legge n. 248 del 02 dicembre 2005 il comma 35 – bis, che stabilisce testualmente che “gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada…, per i quali, …, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo” - ha accolto il ricorso condannando alle spese il comune di Carovigno (Br) quale ente cui spettavano gli introiti della riscossione.

Nel caso di specie, in particolare, l’anno di riferimento della sanzione amministrativa quale atto prodromico all’emissione della cartella esattoriale opposta era il 2006, mentre la cartella di pagamento era stata notificata solo a distanza di quattro anni ossia il 20/01/2010.

Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA,  con l’importante decisione del Giudice di merito sia gli agenti della riscossione che i comuni dovranno verificare  puntualmente la tempestività della notifica delle cartelle onde evitare in primo luogo il sovraccarico degli uffici giudiziari ed in secondo la soccombenza in giudizio ed il conseguente pagamento delle spese processuali come è avvenuto nel caso de quo.