{affiliatetextads 1,,_plugin}Questa Corte ha chiarito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. Nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. F, del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. Nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (CASS. 656/2010)..

Secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di “Italia dei Valori”, Giovanni D’AGATA, tale ennesima pronuncia in materia contribuisce a condannare l’odiosa prassi di alcuni comuni che usano a proprio piacimento gli autovelox e simili strumenti allo scopo di “fare cassa” e a discapito dell’effettiva necessità di sicurezza stradale.