{affiliatetextads 1,,_plugin}L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all'organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

Secondo Giovanni D’AGATA al consumatore basterà dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate – oltre naturalmente la sussistenza del danno subito – mentre da oggi sarà incluso nella responsabilità civile dell’organizzatore e del venditore tutto quanto accaduto per fatti di prestatori di servizio di cui costoro si siano avvalsi, e comunque incomberà ad essi la prova del carattere imprevedibile o inevitabile dell’evento, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore che deve essere fornita da chi deduce il fatto che esimerebbe da responsabilità.

Pertanto se sei stato vittima dei danni da vacanza rovinata, lo Sportello Dei Diritti offre ai cittadini danneggiati la tutela legale avviando le opportune iniziative, anche giudiziarie al fine di ottenere velocemente il risarcimento del danno senza dover sostenere alcuna spesa.