{affiliatetextads 1,,_plugin}Secondo il togato, infatti, l’ampiezza del nosocomio non costituisce prova del caso fortuito, trattandosi non di bene demaniale avente uso generale e diretto (fattispecie nella quale è applicabile la previsione dell’art. 2043 cod.civ.), ma di bene aperto al pubblico e soggetto, per sua natura, a costante controllo e vigilanza.

In particolare, nella circostanza, la danneggiata era scivolata sul pavimento reso viscido da una sostanza oleosa, procurandosi lesioni.

Il Tribunale civile di Lecce in funzione di Giudice unico escludeva la responsabilità della ditta appaltatrice delle pulizie, chiamata in causa dalla AUSL, rilevando che la stessa esaurisce il suo obbligo contrattuale con l’azienda una volta effettuata la pulizia dei locali e non ha pertanto obbligo di custodia e vigilanza.

Non essendo stata provato dalla convenuta che il sinistro avvenne per circostanze imprevedibili o eccezionali o per il fatto del terzo o per responsabilità della stessa attrice, al Tribunale non restava che condannare la ASL al risarcimento dei danni.