{affiliatetextads 1,,_plugin}Nel caso di specie la vittima non solo aveva subito le consuete molestie tipiche di tale reato come moltissime telefonate, ma era anche stata aggredita verbalmente di fronte a vari testimoni ed inoltre, l’ex fidanzato - indagato si era spinto sino a diffamarla presso il suo datore di lavoro con il fine di farla licenziare.

Gli ermellini hanno quindi accolto il ricorso della procura e ripristinato la misura cautelare, affermando che “il reato ex art. 612 bis cp è previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita”.