{affiliatetextads 1,,_plugin}Secondo la corretta interpretazione del Ministero, quindi, le cause di competenza del Giudice di Pace previste dall’art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00 sono soggette al pagamento del solo contributo unificato. Infatti, con la norma contenuta nella Finanziaria 2010 rimane comunque vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese disciplinata dall'art. 46 della legge 374/1991 che sancisce l’obbligo del pagamento del contributo unificato ma non delle spese forfettizzate che sino a ieri come è noto venivano evase attraverso il pagamento di una marca da bollo d’importo pari ad 8,00 euro a titolo di anticipazione a carico del ricorrente. Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale Tutela del Consumatore di “Italia dei Valori” e fondatore dello “Sportello dei Diritti” s’interroga quindi su che fine faranno tutti soldi spesi dai cittadini che sono stati obbligati sinora ad anticipare anche il costo della marca da bollo di 8 euro per ricorsi avverso multe e sanzioni spesso illegittime e chiede lumi al Ministero della Giustizia sulle procedure per richiedere il rimborso di quanto già indebitamente percepito dalla P.A.