{affiliatetextads 1,,_plugin}Chiaramente la cittadina ha pensato subito di contattare lo “Sportello dei Diritti” per farsi predisporre i ricorsi a questi a dir poco sorprendenti atti di accertamento, rilevando l’evidente e grave vizio di forma determinato da un cosiddetto “copia - incolla” da parte degli accertatori dell’infrazione anche perché non è dato sapere quale dei due verbali corrisponderebbe al fatto storico effettivamente rilevato.

E’ palese, infatti, che la notifica dello stesso verbale da parte di due diversi Enti della P.A. abbia compromesso il “diritto alla difesa” costituzionalmente garantito all’art. 24 della Carta, non avendo, peraltro, la possibilità di conoscere con esattezza quale dovrebbe essere la presunta infrazione eventualmente da contestare essendo perfettamente identici i due verbali così come i fatti ivi riportati.

Grave errore di forma. Violazione di legge. Inesistenza della violazione. La ricorrente sarebbe stata sanzionata per aver commesso lo stesso giorno, alla stessa ora, stesso tratto di strada, alla stessa velocità rilevata e dallo stesso agente accertatore la medesima infrazione sia da parte del Comune di Rocca Imperiale che del Comune di Amendolara.

Il verbale opposto rappresenta un caso incredibile del quale non è dato sapere se sussistano precedenti a livello nazionale.

Ed infatti, da una semplice lettura dell’atto opposto nonché di altro notificato dal Comune di Amendolara e rubricato con identico numero 1345A/2010/V prot. n. 1701/2010 risulterebbe che i due verbali sarebbero perfettamente identici in quanto la ricorrente avrebbe violato l’art. 142 comma 8 del C.D.S. lo stesso giorno, alla stessa ora nello stesso tratto di strada, alla stessa velocità rilevata e dallo stesso agente accertatore commettendo la medesima infrazione sia da parte del Comune di Rocca Imperiale che dal Comune di Amendolara.

{affiliatetextads 2,,_plugin}E’ evidente, dunque, che trattasi di un grave vizio di forma determinato da un cosiddetto “copia incolla” che determina di per sé la nullità di entrambi i verbali anche perché non è dato sapere quale dei due verbali corrisponderebbe al fatto storico effettivamente rilevato con ciò compromettendo il “diritto alla difesa” costituzionalmente garantito all’art. 24 della Carta, non avendo peraltro la possibilità di conoscere con esattezza quale dovrebbe essere la presunta infrazione eventualmente da contestare essendo perfettamente identici i due verbali così come i fatti ivi riportati.