Non dimentichiamo, infatti, ricorda Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” che anche in Europa sono attivi ben 195 impianti e quindi è opportuno rammentare che anche la popolazione europea è soggetta ai pericoli connessi e per dipanare ogni dubbio, chi scrive ritiene utile anche alla luce del disastro di Cernobyl che sconvolse il Vecchio Continente negli anni ’80 e dei recentissimi fatti poc’anzi ripresi relativi al Giappone, una politica europea unitaria di abbandono del nucleare quale fonte energetica e di smantellamento graduale di tutte le centrali atomiche presenti.

{affiliatetextads 1,,_plugin}La statuizione dell’organo europeo, peraltro, affonda le sue radici nell’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), per il quale  “nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana” e gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità di alimenti e mangimi anche rispetto ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel nuovo regolamento.

Il regolamento, disponibile sul sito dell’Europarlamento, è composto di 11 articoli e 5 allegati che riportiamo in sintesi:

- in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, la Commissione adotta immediatamente una decisione – valida per non più di tre mesi - sull’applicazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione, in conformità agli allegati del regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti, competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare (art. 2).

- la Commissione aggiorna gli allegati con atti delegati (da notificarsi al  Parlamento europeo e al Consiglio, che hanno due mesi per obiettare), tenendo conto di ogni nuovo dato scientifico disponibile o, quando necessario, dopo un incidente nucleare o un’emergenza radiologica (art. 3-6).

{affiliatetextads 2,,_plugin}- i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili non possono venire immessi sul mercato. Il regolamento si applica anche ai prodotti alimentari e mangimi importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all'esportazione. Gli Stati membri verificano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. Per questo fine,  organizzano un sistema di controlli ufficiali  e la comunicazione al pubblico, in conformità all'art. 17 Re. CE n. 178/2002 (art. 7).

- entro marzo 2012 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi e non possano essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrebbe essere basato sul principio «chi inquina paga» (art. 8).

- il regolamento, infine, abroga i precedenti (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione (art. 10).