{affiliatetextads 1,,_plugin} Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato il verbale limitatamente alla decurtazione dei punti. Il giudice di pace nel confermare il "taglio", non aveva tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale del 2005. Gli Ermellini, in sostanza, hanno dato piena applicazione a una decisione del 2005, con la quale si affermava che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, "l'applicazione dell'articolo 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,da parte del proprietario del veicolo,cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria".

Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA,  chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati restituendo i punti decurtati e le patenti di guida.

Va evidenziato, infatti, come l’aver conseguito la patente di guida costituisca una importante prerogativa dell’individuo e la perdita di tale qualità non poteva essere determinata da una previsione legislativa che poneva sul cittadino un obbligo di auto o di etero denuncia di un fatto (l’essere egli o altra persona il conducente del veicolo al momento della violazione) suscettibile di decurtare dei punti dalla patente di guida o determinare addirittura la sospensione a tempo indeterminato ed il ritiro del documento