{affiliatetextads 1,,_plugin}Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso di un immigrato contro il provvedimento con il quale il questore della provincia di Cuneo aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Per l'uomo, resosi colpevole di vari reati, tra i quali la detenzione di armi e maltrattamenti in famiglia, era scattata l'espulsione immediata. L’uomo si era rivolto al Consiglio di Stato affermando l’illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione di avvio dello stesso.

Il giudice, respingendo le pretese dell'immigrato, ha invece affermato che "in tali situazioni, rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 della legge 1423 del 1956, data la gravità dell’azione commessa, l'amministrazione può legittimamente operare senza dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento a suo carico, potendosi giustificare un giudizio prognostico di possibile pericolosità sociale nei confronti del cittadino extracomunitario".