Cure urgenti e assistenza farmaceutica per tutti gli immigrati. Vittoria di Vendola contro il Governo
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Infatti la legge regionale n. 32/2009 prevede che gli stranieri assistiti con il codice Stp (stranieri temporaneamente presenti) abbiano diritto alla scelta del medico di base (cosa non prevista dalle disposizioni nazionali). La Corte dichiara legittima questa disposizione, dato che non altera le restrizioni sul tipo di cure cui lo straniero irregolarmente soggiornante ha diritto (cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo).
{affiliatetextads 1,,_plugin}La legge regionale prevede anche che ai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di provenienza, privi dei requisiti per l'iscrizione al Ssr e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice Eni (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice Eni e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime individuate per gli Stp. La Corte, dichiara legittima anche questa disposizione, osservando come essa sia coerente con l'interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30/2007 offerta dalla Circolare del Ministero della salute 19/2/2008. La questione è rilevante e di peso per le conseguenze che reca. Infatti quella circolare indicava come il fondamento del rilascio del codice Eni fosse proprio nel principio costituzionale della tutela del diritto alla salute (art. 32 della Costituzione). Ora, è la stessa Corte Costituzionale a benedire quella tesi, mettendo al riparo la circolare dai tagli del governo centrale.
Le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte sono invece solo due: quelle che garantiscono il diritto di difesa dello straniero soggiornante a qualunque titolo (si tratta infatti di materia di competenza statale); l'applicazione dei principi della Convenzione Onu 18/12/1990 sui diritti dei migranti e delle loro famiglie (la Convenzione non è stata ratificata dall'Italia e le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalle leggi di ratifica). "E' una vittoria sul fronte delle politiche di salute, ma anche di tutte le politiche di settore – è l'esordio soddisfatto dell'assessore regionale al welfare Elena Gentile che aveva promosso e portato in Consiglio regionale quella legge fino alla sua approvazione. Ma è anche una vittoria di civiltà e di chiarezza. Abbiamo avuto ragione – conclude la Gentile - e la Corte ci ha restituito quello che la legge già ci attribuiva: la possibilità di legiferare su questioni di esclusiva competenza regionale. Ora possiamo solo andare avanti".
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