{affiliatetextads 1,,_plugin}Mentre il Procuratore generale presso la Corte d’appello del capoluogo marchigiano aveva presentato ricorso affermando l’inapplicabilità dell’indulto, in quanto secondo la procura il reato si era consumato nel vigore della nuova normativa, la quale prevede, per coloro i quali omettono il pagamento dell’iva, un trattamento sanzionatorio equivalente a quello previsto per il sostituto che non versa le ritenute d’acconto.

I giudici di piazza Cavour hanno quindi accolto il ricorso sostenendo che “per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento”.