Trinitapoli, 16 settembre 2010 – Dal 30 settembre al 7 ottobre, da Foggia a Lecce, per le strade o nelle librerie “complici”, nuovi e vecchi lettori potranno partecipare agli eventi di LibriAmo, la più originale rassegna del libro itinerante ideata e organizzata dal Centro di Lettura GlobeGlotter Lingue e culture in movimento con sede a Trinitapoli, giunto quest’anno alla decima edizione. Nichi Vendola, Nicola Lagioia, giovane vincitore del premio letterario Viareggio 2010, Don Tonio Dell’Olio, responsabile del network internazionale di Libera – Associazione contro le Mafie, Paolo Comentale, direttore artistico del teatro Casa di Pulcinella di Bari, solo alcuni degli ospiti di questa edizione dedicata al tema del volo. Antonietta D’Introno, responsabile e fondatrice dell’associazione, riassume così l’obiettivo della manifestazione: “Leggere vuol dire possedere più parole e quindi più concetti e più strumenti per capire il mondo, anzi, i mondi e le persone che li abitano”.
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La situazione d’incertezza che ha causato uno stato d’ansia nel paziente che abbia effettuato delle analisi cliniche cagionato dalla mancata diagnosi sul campione prelevato può essere fonte di responsabilità da parte dell’ASL e consentire il risarcimento del danno da stabilirsi in via d’equità.
E’ questo sostanzialmente il principio che è stato stabilito nell’importante sentenza della Corte d’Appello di Firenze la numero 1221 del 06/08/2010 nella causa civile iscritta al n. 371/2004 del ruolo generale degli affari contenziosi civili.
{affiliatetextads 1,,_plugin}Nel caso di specie, infatti, il giudice del gravame ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva visto rigettata la domanda di risarcimento danni da parte di una paziente che si era sottoposta ad accertamenti clinici da parte dell’Asl, in particolare l’esame istologico di una cisti ovarica.
La corte di secondo grado ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidando in via d’equità la somma d’importo di 10mila euro avendo l’attrice provato lo stato d’ansia conseguente alla mancata comunicazione del risultato a seguito delle analisi a cui si era sottoposta, stante la lesione di quel valore costituzionalmente protetto che è il diritto alla salute.
Secondo i togati, infatti, “Per quanto concerne invece la mancata diagnosi per mancato funzionamento dell’apparecchiatura, si deve ricordare che l’obbligazione gravante sull’Azienda, di fornire il risultato dell’analisi, è di natura contrattuale. L’onere di provare che il macchinario si era guastato per fatto che esulava da responsabilità dell’Azienda (ad esempio, per caso fortuito) e che a causa di detto guasto si era determinata un’alterazione del reperto prelevato alla paziente, spettava all’attuale appellata. In difetto di prova, l’Azienda non può andare esente dalle conseguenze del mancato adempimento dell’obbligazione … Nel caso concreto, l’ansia di cui si è avuta testimonianza ha impedito che l’interessata potesse estrinsecare con normalità gli aspetti propri della persona e della vita di relazione, oltrepassando dunque il confine di una mera manifestazione caratteriale per assumere l’entità di una lesione di quel valore costituzionalmente protetto che è il diritto alla salute e che rende risarcibile (seguendo l’insegnamento di quella decisione di legittimità, Cass. Civ. sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, citata proprio dall’appellata) il danno, liquidato secondo equità”.
Secondo Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, tale sentenza non può che servire da sprono nei confronti delle organizzazioni che gestiscono la sanità, sia pubbliche che private, affinché agiscano nel rispetto costante dei propri obblighi contrattuali e del permanente mantenimento quale “faro guida” del proprio agire del diritto alla salute di tutti i cittadini.
Nel contempo lo “Sportello dei Diritti” rimane a disposizione per segnalare casi simili e fornire eventualmente assistenza gratuita per i cittadini che si sentono vittime della cosiddetta “malasanità”.
I danni conseguenti alla caduta all’interno di un ospedale pubblico devono essere risarciti dall’Azienda Unità sanitaria locale di competenza, in quanto sulla stessa gravano gli obblighi del custode. Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” segnala con soddisfazione il principio espresso dalla sentenza del Tribunale di Lecce, giudice dott. Giannaccari n. 1691/10 che ha condannato L’Azienda Unità sanitaria locale nella qualità di custode dell’Ospedale “Vito Fazzi” estendendo la responsabilità da cose in custodia anche nel caso in cui l’ospedale abbia una notevole estensione.
Cinquantotto furono i morti innocenti del tragico crollo in Via Canosa a Barletta del 16 settembre 1959: donne, uomini, anziani, bambini, operai, impiegati, famiglie intere, tutti travolti in quel funesto episodio del secondo Novecento italiano dove malaffare, speculazione e avidità di guadagno furono le cause di una sciagura che ha dolorosamente segnato il tessuto urbanistico della città. Un anno fa, nel cinquantesimo anniversario del crollo rievocato sotto l’egida del Quirinale con una serie di attività storico-scientifiche e di forte impatto popolare, un convegno di studi e lo scoprimento del cippo commemorativo nell’area verde in Via dei Pini, Barletta si è interrogata su quella tragedia italiana e sull’aver assistito, negli anni successivi, alla graduale ma inesorabile cancellazione di un luogo della memoria così tanto luttuoso proprio perché così tanto colpevolizzante di un certo modo d’intendere l’edilizia di azzardo: quel luogo dove il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, accorso a seguito delle notizie rilanciate in tutto il Paese dalle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, si sentì gridare in faccia dalla gente “Vogliamo giustizia per i nostri morti!”.
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Per buona pace di migliaia di automobilisti ingiustificatamente multati, Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” mette in evidenza la nota del Ministero dell’Interno in risposta a un quesito della Prefettura di Bologna che di fatto pone fine all’annosa questione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Secondo la nota del Ministero, infatti, in caso di violazione che comporta la decurtazione di punti, se l'interessato ricorre avverso il verbale principale, l'organo di polizia stradale, fino alla definizione della vertenza, non può pretendere che siano comunicati i dati del conducente